Il credito d’imposta è pari al 65% dell’importo oggetto dell’erogazione, distribuito in 3 anni
CHI PUÒ ACCEDERE ALLO SCONTO FISCALE
- Persone fisiche che NON svolgono attività d’impresa con un limite di spettanza del credito del 15% del reddito imponibile
- Enti che NON svolgono attività di impresa con un limite di spettanza del credito del 15% del reddito imponibile
- Titolari di reddito di impresa (società) con un limite di spettanza del credito 5 per mille dei ricavi
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO
per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione: mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- a scomputo dei versamenti dovuti;
- l’utilizzo in compensazione, nel limite di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
- la quota corrispondente a un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
- in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta per l’ Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).
per le persone fisiche e gli enti che NON esercitano attività commerciali lo sconto è fruibile in dichiarazione dei redditi:
- tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
- la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Regime fiscale del credito d’imposta
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.
Cosa bisogna fare
- Effettuare l’erogazione tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Associazione Bologna Festival ONLUS
Intesa Sanpaolo Ag. Roveri Bologna
codice IBAN: IT31C 0306902504100000000395
UniCredit Banca Filiale Bologna 42
codice IBAN: IT50A0200802416000001147619
Gruppo Banco BPM Ag. Via delle Lame – Bologna
codice IBAN: IT39C0503402400000000014109
BPER Banca
codice IBAN: IT66X0538702400000001672449
Causale: “Art Bonus Erogazione Liberale per sostegno alle attività istituzionali dell’ente Associazione Bologna Festival Onlus” Indicare il codice fiscale o P. Iva del mecenate - Conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria (facoltativo) è possibile anche per il mecenate registrarsi al sito www.artbonus.gov.it dove sarà possibile monitorare i progetti di Bologna Festival e l’ammontare delle erogazioni ottenute.
- È facoltà del mecenate, tramite compilazione di un’autodichiarazione (non rilevante ai fini del beneficio fiscale) e di un modello privacy scaricabili dal sito, dare visibilità al proprio nome.
Riferimenti normativi
L’Art Bonus è stato introdotto dal D.L. n. 83 del 31.05.2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. Alcuni aspetti applicativi sono stati chiariti con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31/07/2014 – OGGETTO: Articolo 1 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura – “Art Bonus” – Ambito oggettivo e soggettivo, misura, utilizzo e rilevanza del credito, adempimenti La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura Per qualsiasi approfondimento è stato creato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali un sito dedicato: https://artbonus.gov.it