Il credito d’imposta è pari al 65% dell’importo oggetto dell’erogazione, distribuito in 3 anni
CHI PUÒ ACCEDERE ALLO SCONTO FISCALE
Persone fisiche che NON svolgono attività d’impresa con un limite di spettanza del credito del 15% del reddito imponibile
Enti che NON svolgono attività di impresa con un limite di spettanza del credito del 15% del reddito imponibile
Titolari di reddito di impresa (società) con un limite di spettanza del credito 5 per mille dei ricavi
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO
per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:
mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
a scomputo dei versamenti dovuti;
l’utilizzo in compensazione, nel limite di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
la quota corrispondente a un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta per l’ Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).
per le persone fisiche e gli enti che NON esercitano attività commerciali lo sconto è fruibile in dichiarazione dei redditi:
tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.